Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
La contravvenzione prevista dall’art. 659, comma 1, c.p. per chi disturba le occupazioni o il riposo delle persone è un reato di pericolo concreto la cui sussistenza deve essere valutata ex ante (confermata, nella specie, la condanna nei confronti del legale rappresentante di una società per aver consentito rumori persistenti provenienti dall’appartamento sede della società dove si svolgevano attività didattiche, con conseguente disturbo delle persone abitanti nel medesimo condominio dovuto anche al flusso continuativo degli studenti).
Cassazione penale sez. III, 20/09/2016, n. 1746